MOTIVAZIONI SENTENZA
La riduzione della sanzione al Fasano calcio è merito del nuovo corso societario
A leggere le motivazioni vien fuori l'ottimo lavoro svolto dall'avvocato Stefano Narducci e l'opera di prevenzione e collaborazione messa in atto da società e tifosi
FASANO - Da quattro a mesi di campo neutro e porte chiuse a quattro giornate con esclusione del settore giovanile. Questa la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale che ha riformato la decisione del Giudice Sportivo in relazione ai fatti di Gravina. La sentenza, ovviamente, lascia scontenti i tifosi e gli stessi dirigenti dell'UsCittà di Fasano, perché ci si aspettava una riduzione ancor più significativa, tale da portare alla riapertura del “Vito Curlo” prima della fine della stagione regolare e non solo per gli eventuali play-off. Ma se si va oltre la sanzione riformata, e si analizza la decisione del massimo organo regionale di giustizia sportiva, si possono cogliere alcuni aspetti molto interessanti. Innanzitutto si è valutata la posizione dell'autore del fatto e la possibilità di qualificarlo come “sostenitore” del Fasano ai fini della responsabilità oggettiva della società.
Stefano Narducci, difensore dell'Us Città di Fasano dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, ha sostenuto nel reclamo come, trattandosi di soggetto estraneo alla tifoseria organizzata, non potesse essere considerato un “sostenitore” e, di conseguenza, si sarebbe dovuta negare la responsabilità oggettiva della società. I giudici hanno invece ritenuto che, per quanto suggestiva e ben argomentata, la tesi non poteva essere accolta, visto che si trattava di una persona nota nell'ambiente sportivo anche per l'utilizzo di petardi e oggetti simili in occasione di manifestazioni sportive, che come tale doveva essere tenuto “sotto controllo” da società e tifosi. Di particolare interesse l'argomento che ha consentito di ottenere la riduzione della squalifica, basato sulla prevenzione e collaborazione attiva da parte del Fasano e dei suoi tifosi rispetto ai fatti violenti. Infatti, l'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva prevede cinque diverse circostanze che possono portare addirittura all'esimente (sarebbe a dire all'eliminazione) della responsabilità oggettiva, basate sulla prevenzione e collaborazione da parte di società e tifosi. Il difensore del Fasano ne aveva invocate tre su cinque: l'attività di prevenzione e vigilanza sul comportamento dei tifosi; la cooperazione con le forze dell'ordine, durante e dopo l'evento, e con il servizio d'ordine dello stadio; la dissociazione immediata da parte dei tifosi dal fatto violento e la conseguente individuazione dell'autore in meno di 24 ore.
I giudici baresi hanno invece ritenuto sussistenti soltanto le prime due, considerandole quali attenuanti in grado di consentire la riduzione delle sanzioni comminate in primo grado. Un risultato importante dal punto di vista giuridico e sportivo, perché premia il nuovo corso del Fasano calcio, in cui si stanno man mano ritrovando i valori fondamentali dello sport, soprattutto attraverso la partecipazione attiva e sana dei tifosi alle vicende societarie, apprezzata anche in sede di giustizia sportiva.
di Redazione
11/03/2016 alle 06:22:26
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