LA PAROLA AL LEGALE
Reato di omicidio stradale: il parere dell'avvocato Mauro Blonda
Nuovamente ospite di Osservatoriooggi.it il legale fasanese: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
FASANO - Nuovamente ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato penalista Mauro Blonda, col quale cercheremo di capire cosa prevedono le nuove norme, definitivamente approvate dal Parlamento il 02 marzo scorso, con cui viene introdotto il reato di omicidio stradale.
Avvocato, dunque dopo tanto parlare nasce finalmente l'omicidio stradale.
Sì, anche se l'ordinamento giuridico non sentiva la necessità di queste norme, specie nel testo approvato in tutta fretta dal Senato, tanto da porre, direi a sorpresa, la questione di fiducia pur di approvare il testo licenziato qualche settimana prima dalla Camera senza discutere gli appena 3 emendamenti che erano stati presentati dall'altro ramo del Parlamento.
Cosa intende dire?
Mi spiego, anche per evitare facili fraintendimenti e chiarire concetti che, da quello che leggo e ascolto in giro, sono molto confusi sull'argomento. Innanzitutto premetto subito che nel nostro codice penale, al di là del nome dato ai nuovi articoli inseriti con la legge approvata lo scorso 02 marzo, erano già presenti norme che punivano chiunque cagionasse la morte di qualcuno con violazione di norme sulla circolazione stradale: il neonato reato di “omicidio stradale”, infatti, inserito con l'art. 589 bis appositamente creato, non fa altro che ricalcare il contenuto (sia letterale che sanzionatorio) del vecchio art. 589 cod. pen., ed infatti, al pari di quanto previsto nel 2° comma di quest'ultimo articolo, punisce né più e né meno “chiunque cagioni cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
Vuol dire che non è cambiato nulla rispetto a prima?
Voglio dire che anche prima dell'introduzione di questo “nuovo” reato i colpevoli di omicidio colposo (è questo il nome tecnico del reato in questione) erano puniti e lo erano con la stessa pena prevista dal neonato art. 589 bis: la reclusione da 2 a 7 anni. Quello che ora è cambiato è l'inasprimento delle pene solo in caso di alcune condotte che il Legislatore ha ritenuto più gravi, oltre all'introduzione di qualche norma procedurale e sanzione accessoria.
Ci parli allora di ciò che è cambiato
Come dicevo, sono aumentate le pene in alcune ipotesi e ne sono state previste per altre. Quelle modificate riguardano coloro che restano coinvolti in incidenti stradali e dovessero risultare positivi al test dell'etilometro (ossia i soggetti che guidano in “stato di ebbrezza alcoolica”) oppure a quello sulle sostanze stupefacenti: costoro saranno puniti con pene maggiori rispetto a quanto accadeva prima ed in particolare con la reclusione da 8 a 12 anni (prima la forbice era da 3 a 10 anni). Ciò in particolare riguarda i soggetti il cui tasso alcolemico sia superiore al massimo consentito (pari a 1,5 g/l) ma anche a tutti quei soggetti, elencati nell'art. 186 bis Codice della Strada (tra cui vi sono i patentati da meno di 3 anni, i minori di anni 21, gli autotrasportatori o conducenti di autobus), il cui tasso alcolico, pur inferiore a questo valore, sia comunque superiore alla soglia di punibilità (o,8 g/l). Per costoro, inoltre, scatterebbe altresì l'arresto al momento del fatto. I soggetti non appartenenti alle categorie appena elencate, ma il cui tasso alcolico dovesse ugualmente essere compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, sconteranno invece una pena inferiore, che va da 5 a 10 anni.
Quindi le novità riguardano la guida in stato di ebbrezza o di alterazione per sostanze stupefacenti?
In pratica sì: se si viene condannati per omicidio stradale (ossia: omicidio colposo per violazione delle norme del codice della strada), la pena sarebbe, come detto, la medesima di prima: reclusione da 2 a 7 anni. Se però venisse anche accertato il superamento della soglia di 0,8 g/l di alcool, e quindi lo stato di ebbrezza, allora la pena lieviterebbe a quella compresa tra 5 e 10 anni di carcere (ipotesi di tasso maggiore di 0,8 ma minore di 1,5 g/l) oppure a quella compresa tra 8 e 12 anni (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oppure assunzione di sostanze stupefacenti oppure tasso superiore a 0,8 g/l per le speciali categorie indicate: neopatentati, autotrasportatori ecc.). Ma accennavo all'introduzione anche di alcune ipotesi particolari di aggravamento della pena.
Infatti, ci spieghi
Le nuove norme puniscono con la stessa pena per così dire “intermedia”, ossia la reclusione da 5 a 10 anni (quella cioè prevista in caso di accertamento di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l), coloro i quali dovessero aver causato la morte di qualcuno con condotte di guida che il Legislatore ha ritenuto particolarmente spregiudicate o pericolose: eccesso di velocità, ossia superamento del limite di velocità di almeno il doppio (nel centro urbano) e di almeno 40 km/h oltre il consentito sulle strade invece extraurbane; attraversamento di intersezioni con luce semaforica rossa; circolazione contromano; inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi; sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. È inoltre prevista una pena maggiore (l'aumento lo decide di volta in volta il Magistrato) per i soggetti che dovessero essere condannati per omicidio stradale che si fossero messi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa (e qui l'utilità dell'aggravante è davvero incomprensibile…) oppure senza patente (perché sospesa o addirittura revocata). È ancora previsto un aumento di pena, che può andare da 1/3 alla metà, nel caso di fuga del responsabile dell'incidente: in questa ipotesi, inoltre, la pena da infliggere non potrà in ogni caso essere inferiore a 5 anni di reclusione. Ove, infine, nell'indicente restino uccise più persone (oppure, oltre alla morte di una persona, altre ne restino ferite) la pena potrà essere aumentata fino al triplo, con un tetto massimo di 18 anni di carcere.
Quindi un giro di vite davvero notevole
Sì, proprio così: si è inteso punire duramente chi si pone alla guida dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti, oppure guida con spregiudicatezza oppure ancora fugge dopo aver causato un incidente. Basti inoltre pensare che in tutti i casi di condanna per omicidio stradale “aggravato”, anche nelle ipotesi di “patteggiamento”, il Giudice deve in ogni caso disporre anche la revoca della patente di guida: questa sanzione comporta la necessità, per poter tornare a guidare, di sottoporsi nuovamente agli esami di guida. Ciò non potrà però avvenire: prima di 10 anni, in caso di omicidio stradale aggravato dall'ipotesi di comportamenti di guida spregiudicati (velocità, sorpassi azzardati, ecc.); prima di 15 anni, in caso di omicidio stradale aggravato dal tasso alcolemico (qualunque soglia); prima di 20 anni, in caso di precedente condanna per guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; prima 30 anni in caso di fuga ed omissione di soccorso.
Nessuno sconto quindi per chi provoca la morte di qualcuno violando il codice della strada?
Beh, la finalità punitiva (cui solo il tempo potrà dirci se seguirà o si accompagnerà anche quella forse più importante, ossia quella “preventiva”, in certo senso educativa) mi sembra evidente ed evidentemente strutturata. Tuttavia evidenzio come il settimo comma dell'art. 589 bis in parola preveda la possibilità per il Giudice di ridurre fino alla metà la pena finale da irrogare, al netto dei vari aumenti dovuti alla presenza di una delle tante ipotesi aggravanti previste, nel caso in cui ritenga un concorso di colpa da parte della vittima dell'incidente. Aggiungo infine che verranno tempi duri non solo per chi provoca la morte, ma anche per chi, sempre violando il codice della strada, causa lesioni gravi o gravissime: la legge approvata ieri ha infatti introdotto, oltre all'art. 589 bis, anche l'art. 590 bis cod. pen., rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”. Anche in questo caso, tuttavia, esattamente come visto per il reato di omicidio stradale, il Parlamento non ha inventato nulla ma si è limitato a riscrivere quanto riportato nella parte del vecchio articolo 590 cod. pen. che disciplinava le lesioni commesse con violazione delle norme sul codice della strada, prevedendo le stesse pene che già erano in vigore per chi “cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione - appunto - delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”: tali pene vanno da 3 mesi a un anno di reclusione, in caso di lesioni gravi, e da 1 a 3 anni di reclusione, in caso invece di lesioni gravissime. La distinzione tra lesioni gravi e gravissime è quella classica, esposta nei commi 1 e 2 dell'articolo 583 cod. pen..
Allora nemmeno nel caso delle lesioni grosse novità rispetto al passato?
No, infatti: anche qui la differenza rispetto al passato risiede essenzialmente nella previsione di pene più severe nel caso di condotta di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (da 3 a 5 anni per le lesioni gravi, da 4 a 7 anni per le gravissime, nel caso di tasso alcolico superiore a 1,5 g/l o di ebbrezza nei soggetti appartenenti alle particolari categorie viste in precedenza, come i neopatentati e gli autotrasportatori. Da 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime, invece, nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) e nel caso di guida spregiudicata (da 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime). Anche nel caso delle lesioni personali stradali sono. come avverrà per il reato di omicidio stradale, sono previsti aumenti in caso di guida senza patente o con veicolo non assicurato, di fuga dal luogo dell'incidente o di lesione di più soggetti, nonché la possibilità di un forte sconto di pena (fino alla metà anche nel caso delle lesioni stradali) in caso di riconosciuto concorso di colpa del leso.
Ci sembra di capire che il suo giudizio su questa nuova legge è molto critico
Pur avendo una mia idea personale non spetta tuttavia a noi operatori del diritto esprimere apprezzamenti o critiche sulla scelta di punire un dato reato con pene più o meno severe né tantomeno su quanto questo possa servire a prevenirli: quello che mi lascia perplesso è il trovarci di fronte, dopo anni di discussioni e tentativi parlamentari, ad una legge che si pubblicizza come introduttiva di una nuova norma ma che di nuovo non ha di fatto nulla, eccetto un inasprimento di talune pene.
di Redazione
04/03/2016 alle 06:29:08
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