LA PAROLA AL LEGALE
Depenalizzazione di reati: l'avvocato risponde
Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Mauro Blonda: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
FASANO - Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato penalista Mauro Blonda, al quale chiederemo delucidazioni in merito alle recentissime norme sulla depenalizzazione dei reati che dopo tanto parlare sono state finalmente emanate dal Governo
Avvocato, innanzitutto, cosa si intende per depenalizzazione?
La depenalizzazione, come suggerisce lo stesso nome, è quel procedimento normativo attraverso il quale un illecito, sino a quel momento considerato reato, smette di essere punito con una “pena” (ossia il carcere e/o la sanzione pecuniaria) e viene sanzionato solo in via amministrativa (col pagamento quindi di una somma di danaro). Essa si differenzia notevolmente dall'abrogazione, con la quale invece un determinato reato smette di essere tale e non viene quindi più punito in nessuna maniera. Preciso questo poiché le norme recentemente approvate hanno apportato sia una serie di depenalizzazioni che alcune abrogazioni.
Ci spieghi meglio
In pratica il Governo Renzi il 15 gennaio scorso ha emanato due diversi decreti legislativi, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del successivo 22 gennaio: il Decreto n. 7 e quello n. 8. Orbene, di questi due solo il secondo, ossia il n. 8, prevede una serie di depenalizzazioni, mentre il primo, cioè il n. 7, elenca una serie di reati che sono stati invece abrogati del tutto ossia, come detto, smettono completamente di essere considerati reato e quindi di essere puniti come tali.
Quali sono i reati depenalizzati e quali quelli abrogati?
L'elenco è tassativamente indicato dai rispettivi decreti. Quanto ai reati abrogati, quelli cioè non più considerati dalla legge come reato, essi sono:
- la falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.)
- la falsità in foglio firmato in bianco (art. 486 cod. pen.)
- il reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.)
- la sottrazione di cose comuni (art. 627 cod. pen.)
- l'appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 cod. pen.)
L'ingiuria? Ci sta dicendo che si potrà offendere chiunque restando impuniti?
Da un punto di vista penalistico e lessicale direi di sì: impunità per chi offende. Da un punto di vista giuridico, però, la risposta è di senso contrario: le offese non inizieranno ad essere libere o comunque prive di sanzioni poiché sarà onere di chi le subisce instaurare un giudizio (civile) per ottenerne il risarcimento al quale potrà seguire l'applicazione da parte del Giudice di una sanzione pecuniaria il cui importo, in una forbice tra minimo e massimo, è predeterminata dall'art. 4 del D. L.vo 7/2016: ad esempio nel caso appunto dell'ingiuria tale importo va da € 100 a € 8.000. Se si considera che il vecchio (e ora abrogato) reato di ingiuria era punito con una pena pecuniaria massima di 516 euro (in taluni casi elevabile a 1.032 euro), direi che parlare di impunità è quantomeno azzardato.
Infatti: una condanna rischia di trasformarsi in un salasso
Potrebbe. Tenuto conto che per espressa previsione normativa (art. 9 comma 5 del D. L.vo 7/2016) le somme dovute a titolo di sanzione non potranno essere coperte da polizza assicurativa
Lo stesso accade con gli altri reati abrogati?
Assolutamente sì: il citato art. 4 del Decreto in questione contiene l'elencazione delle sanzioni pecuniarie che potranno essere irrogate nei confronti di chi dovesse essere condannato al risarcimento dei danni arrecati col compimento delle azioni che sino a qualche giorno fa erano punite dai reati ora abrogati, ossia quelli già elencati (artt. 485, 486, 627 e 647 cod. pen.). Aggiungo a questi reati anche quello di danneggiamento “semplice”, ossia quello sino ad ora previsto e punito dal primo comma dell'art. 635 cod. pen.: anche “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui” non commetterà più un reato e potrà essere condannato ad una sanzione pecuniaria solo se citato in giudizio dalla persona offesa e condannato al risarcimento dei danni a questa arrecati. Per completezza evidenzio però che continua ad essere reato il danneggiamento “aggravato”, ossia quello commesso con violenza o minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché quello descritto nell'attuale versione del comma 2 dell'art. 635 cod. pen..
Quando entreranno in vigore queste norme?
Le norme sulle abrogazioni entreranno in pieno vigore il prossimo 6 febbraio ma si applicheranno anche ai fatti accaduti antecedentemente: questo significa che chi avesse commesso uno dei delitti che dal 6 febbraio non saranno più reato verrà prosciolto e non sarà perseguibile penalmente, in ossequio al principio del favor rei (art. 2 comma 2 del cod. pen.), principio opportunamente esplicitato dall'art. 12 del D. L.vo 7/2016. Altrettanto accadrà con le depenalizzazioni, secondo quanto recita l'art. 8 del D. L.vo 8/2016.
Già, le depenalizzazioni: cosa prevedono invece queste norme?
Le norme contenute nel D. L.vo 8/2016 prevedono invece la generale depenalizzazione di tutti quei reati che sono puniti con la sola sanzione pecuniaria. Tutti ma non proprio tutti: restano infatti puniti penalmente innanzitutto tutti i reati incusi nel codice penale, quello di clandestinità ed i reati in alcune materie ritenute di particolare importanza o pericolosità sociale, elencate espressamente nell'allegato n. 1 al D. L.vo. Esse sono:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e finanziamenti ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale.
E per gli altri reati?
Gli altri reati, come detto, non saranno più puniti penalmente e quindi per essi non si instaurerà più un processo ma gli atti di accertamento saranno trasmessi all'autorità competente (quasi sempre il Prefetto), che irrogherà direttamente una sanzione amministrativa. Ciò varrà anche per un gruppetto di reati previsti dal codice penale (nonostante abbiamo detto che la depenalizzazione non riguarda appunto tali reati): il Legislatore ha infatti ritenuto di depenalizzarne qualcuno, ritenendolo ormai desueto, o di scarsa rilevanza sociale:
- atti osceni (527 cod. pen.)
- pubblicazioni e spettacoli osceni (528 cod. pen.)
- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (652 cod. pen.)
- abuso di credulità popolare (661 cod. pen.)
- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (668 cod. pen.)
- atti contrari alla pubblica decenza (726 cod. pen.)
A questi reati, infine, se ne aggiungono altri, ugualmente depenalizzati, non contenuti nel codice penale:
- uso di apparecchi radioelettrici privati;
- protezione del diritto d'autore;
- denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano;
- provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;
- omesso versamento delle ritenute previdenziali (per importi inferiori ad € 10.000 annui);
- inosservanza delle prescrizioni impartite ai soggetti autorizzati alla coltivazione di piante stupefacenti.
Quindi niente più carcere per gli atti osceni o per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali?
Sì, è proprio così: niente più carcere per questi due reati e per tutti gli altri appena elencati. E ciò vale anche se essi sono stati commessi prima del 6 febbraio: a prescindere dal momento di consumazione di tali reati infatti per essi non si instaurerà più un processo penale ma verrà disposto solo una sanzione amministrativa.
E se una persona ha tutt'ora in corso un processo per uno dei reati depenalizzati?
Il processo terminerà immediatamente col proscioglimento dell'imputato, ferma restando la trasmissione degli atti all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Molti reati abrogati o depenalizzati: molti meno processi quindi.
Meno processi penali, sicuramente. Ma questo non vuole necessariamente dire meno carico giudiziario: i reati abrogati, ad esempio, troveranno presumibilmente tutela nella sede civile (quindi si avrà un presumibile aumento del contenzioso civile) mentre le sanzioni amministrative irrogate per i reati ora depenalizzati saranno molto probabilmente opposti, sempre dinanzi all'autorità giudiziaria. Per cui, come dire: i processi che escono dalla porta principale rientrano dalla finestra. Non è quindi certa la diminuzione del numero dei procedimenti (alla diminuzione di quelli penali potrebbe corrispondere un aumento di quello civili) mentre quello che è certo è il notevole aumento di introiti per lo Stato, considerato l'aumento dell'importo delle sanzioni per i reati oggi abrogati e quello che sarà invece comminato per i reati che saranno d'ora in poi puniti solo in via amministrativa.
di Redazione
02/02/2016 alle 07:08:36
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