LA PAROLA AL MEDIATORE FAMILIARE
'Questione di famiglia': unioni civili e conviventi di fatto, quali decisioni?
Ospite di Osservatoriooggi.it la dottoressa Maria Custodero: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
FASANO - Fino ad oggi la sola forma di coppia tutelata, da un punto di vista giuridico, era quella fondata sul matrimonio, civile o concordatario, tra persone di sesso opposto. Il 14 ottobre scorso, il disegno di legge Cirinnà bis è arrivato per la prima volta in aula al senato, dove tornerà a metà novembre per la discussione. Il disegno di legge, che per la prima volta nel nostro paese prevede una forma di riconoscimento per le coppie gay, ha scatenato diverse polemiche all'interno della maggioranza e anche tra l'opinione pubblica.
Ecco cosa prevede la legge. Le unioni civili possono essere stipulate tra due persone maggiorenni dello stesso sesso che s'incontrano davanti a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Non possono contrarre l'unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale; oppure persone che sono tra loro parenti. Coloro che hanno contratto l'unione civile possono decidere se scegliere uno dei cognomi come cognome comune e dove fissare la loro residenza comune. Con l'unione civile tra persone dello stesso sesso, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, dunque vi deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni”. Per sciogliere l'unione civile si deve ricorrere al divorzio. Nell'articolo 5 della norma viene prevista la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio coniuge. Questo articolo permette la cosiddetta step child adoption: cioè la possibilità di adottare solo il figlio o la figlia del proprio partner, non di accedere ad altre forme di adozione. Insomma, di fatto inserisce nel diritto di famiglia un nuovo istituto, diverso dal matrimonio, ma che si può equiparare ad esso per diritti e doveri previsti e si applica solo alle coppie gay.
La convivenza di fatto, come stabilito nella seconda parte del testo, sia tra coppie di omosessuali sia tra coppie di eterosessuali viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte e, in quest'ultimo, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa per altri due anni o comunque non oltre i cinque anni. Inoltre in caso di morte il coniuge superstite ha il diritto di succedere all'altro coniuge nel contratto d'affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro e tale contratto può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un'altra persona e morte di uno dei contraenti. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Da questa breve illustrazione, si può ben comprendere come sia di notevole importanza delineare un testo di legge soddisfacente e chiaro che di fatto e di diritto tuteli queste nuove coppie e, conseguentemente, gli eventuali figli. Tale legge, garantirebbe delle tutele a tutte quelle persone che, pur provando un sentimento di amore nei confronti del proprio partner, si vedono negati i propri diritti perchè non legati dal vincolo matrimoniale o perchè si è dello stesso sesso. Una vera e profonda modificazione della realtà sociale nella quale viviamo, ma non solo! Una svolta epocale e mentale che aprirebbe le porte a tante altre verità che nel nostro Paese sono considerate ancora dei tabù. Ma quale eredità culturale vogliamo lasciare ai nostri figli? Fino a che punto siamo davvero pronti?
Della filiazione parleremo nel prossimo articolo.. per ora mi preme sapere il vostro punto di vista.. cosa ne pensate di questa importante decisione?
Maria Custodero
di Redazione
28/10/2015 alle 06:52:01
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