LA PAROLA AL LEGALE
Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili: l'avvocato risponde
Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Mauro Blonda: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
FASANO - Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili come pensione, assegno mensile e indennità di accompagnamento?
Che cosa sono
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”: con queste chiare e solenni parole l'art. 38 della nostra carta costituzionale sancisce l'obbligo per lo Stato di fornire assistenza economica in favore di determinate categorie di persone che per gravi motivi salutari si trovino nell'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa e procurarsi per questo i mezzi di sopravvivenza. La Costituzione stabilisce quindi il diritto di queste persone, gli invalidi civili, a ricevere prestazioni assistenziali da parte dello Stato. Ma quali sono ed a quanto ammontano queste prestazioni e quali sono i requisiti per beneficiarne? Ci sono varie forme di prestazioni assistenziali attualmente erogate dallo Stato che riguardano diverse cateogrie di persone: erogate principalmente dall'Inps esse vanno dalle pensioni di guerra alle provvidenze concesse in favore degli invalidi civili, delle quali ci occuperemo perché rappresentano sicuramente l'ipotesi statisticamente più ricorrente nella prassi. Tra queste ultime, tralasciando le indennità per ciechi e sordomuti, le più importanti sono sicuramente l'assegno mensile, la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento.
L'assegno mensile
Disciplinato dalla L. 118 del 30/03/1971, l'assegno mensile è una provvidenza economica corrisposta ai “mutilati ed invalidi civili”, quei soggetti cioè che, secondo la previsione dell'art. 2 comma 2 di tale legge, sono “affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo” (tale soglia è stata però innalzata dal 67% al 74%, oggi in vigore). Sono esclusi dalla tutela dell'assegno mensile gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti “per i quali provvedono altre leggi” (art. 2 comma 4). Per beneficiare dell'assegno mensile occorre essere cittadini italiani (o stranieri legittimamente residenti in Italia), avere un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non svolgere alcuna attività lavorativa e possedere redditi personali non superiori ad un importo stabilito per legge che per il 2015 è pari a € 4.805,19. L'assegno mensile, pari ad € 279,75 e corrisposto in 13 mensilità, non spetta ove si percepiscano altre pensioni.
La pensione di inabilità
Affine all'assegno mensile è la pensione di inabilità, non a caso disciplinata dalla stessa legge: di pari importo (€ 279,75 per 13 mensilità) essa, a differenza dell'assegno mensile, è invece concessa a chi sia riconosciuto totalmente inabile al lavoro, quindi ai soggetti invalidi al 100%. Spetta anch'essa ai cittadini, o stranieri residenti, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni (superata questa soglia la pensione di inabilità viene sostituita dall'assegno sociale) ma diverso è il limite reddituale per poterne beneficiare, sensibilmente maggiore rispetto a quello piuttosto basso previsto per l'assegno mensile: per ottenere la pensione di inabilità è infatti necessario non aver percepito redditi nell'anno 2014 superiori ad € 16.532,10. Ultima importante differenza tra l'assegno mensile e la pensione di inabilità è che quest'ultima, a differenza della prima, non è incompatibile con altre pensioni ottenute per altre cause e quindi può essere percepita in aggiunta ad esse.
L'indennità di accompagnamento
Del tutto peculiare è infine l'ultima delle tre provvidenze assistenziali esaminate, ossia l'indennità di accompagnamento: istituita nel 1980 con la L. 18 dell'11 febbraio, questa indennità economica è riservata ai soli invalidi civili totalmente inabili al lavoro (quindi a coloro che hanno un'invalidità pari al 100%) e, come recita l'art. 1, “che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. La valutazione della sussistenza di tali presupposti (alternativi tra loro: ne basta cioè solo uno) andrà operata caso per caso poiché, mentre per i casi di impossibilità a deambulare è quasi sempre relativamente agevole accertarne la sussistenza, non altrettanto può dirsi per la non autosufficienza a compiere gli atti quotidiani, né può determinarsi in via anticipata quando una certa patologia la provochi. L'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa non impedisce di ottenerla né ci sono infine limiti di età per beneficiarne così come, a differenza di quanto accade per assegno mensile e pensione di inabilità, non ci sono neppure limiti di reddito oltre i quali l'indennità di accompagnamento non spetta. Unica condizione ostativa per il percepimento di questa provvidenza è l'essere ricoverati in strutture sanitarie il cui costo di degenza sia a (totale) carico dello Stato: infatti, in caso di ricovero per almeno 30 giorni consecutivi, l'indennità non verrà corrisposta e quella eventualmente percepita andrà restituita. Attualmente l'indennità di accompagnamento è pari a 508,55 euro (per dodici mensilità).
Come ed a chi richiederle.
Cosa fare in caso di rigetto della domanda Le provvidenze assistenziali sin qui descritte vanno richieste, con procedura telematica, all'Inps: il medico curante provvede alla redazione del certificato che verrà trasmesso, unitamente alla domanda, attraverso gli enti abilitati (ad es. i patronati sindacali, Caaf) oppure direttamente dall'interessato, qualora in possesso del Pin abilitativo ai servizi dell'INPS. Successivamente si viene sottoposti a visita da parte di una Commissione Medica che valuterà la sussistenza o meno dei requisiti sanitari legittimanti la richiesta assistenziale: in caso di esito positivo il richiedente dovrà poi fornire ulteriori informazioni necessarie al pagamento della prestazione richiesta. La valutazione della Commissione Medica è quasi sempre soggetta a revisione, in un termine temporale deciso dalla stessa Commissione valutatrice: la provvidenza economica verrà però corrisposta anche dopo la scadenza del termine stabilito dalla Commissione Medica e sino alla conclusione del nuovo iter. Qualora invece la valutazione sia negativa occorrerà rivolgersi ad un avvocato perché rediga ricorso al Giudice per il riconoscimento giudiziale della propria domanda. È importante farlo quanto prima, considerato che i termini per la proposizione del ricorso scadono dopo 6 mesi dal ricevimento del verbale (con cui viene comunicato l'esito della visita medica).
di Redazione
17/05/2015 alle 17:12:00
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