LA PAROLA AL LEGALE
Cos'è la querela: l'avvocato risponde
Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Mauro Blonda: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
FASANO - Riprende, dopo qualche mese d'assenza, la rubrica "L'avvocato risponde". A curare questo spazio sarà l'avvocato fasanese Mauro Blonda. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Brindisi, l'avvocato Blonda esercita la professione forense negli ambiti del diritto penale e civile. Abilitato al patrocinio dei non abbienti sia in materia penale che civile, si dedica con particolare attenzione alla tutela delle persone e dei loro diritti, personali e patrimoniali. Chiunque avesse quesiti da porre al professionista può scrivere a redazione@osservatoriooggi.it. Questa volta Blonda ci parla della querela.
Che cos'è?
La querela (dal latino quaerere: domandare. Medesima radice del verbo queri: lamentarsi) è tecnicamente una condizione di procedibilità dei reati, cioè un presupposto perché, in taluni e frequenti specifici casi ritenuti dalla legge di minore gravità, l'azione criminosa sia perseguita e punita: in pratica lo Stato rimette al cittadino leso in alcuni suoi diritti (tra i quali, a titolo di esempio, vi sono l'integrità del patrimonio, l'onore, l'inviolabilità del domicilio, l'incolumità personale) il compito di decidere se richiedere e ottenere giustizia o meno. La querela consiste in una dichiarazione (l'istanza di punizione) con cui la vittima di un reato chiede all'autorità giudiziaria di punirne il responsabile: non è indispensabile conoscere l'identità dell'autore del reato per cui si chiede giustizia, essendo sufficiente indicare tutti gli estremi del fatto dai quali, anche a seguito delle successive indagini, sarà possibile identificarne l'autore (o gli autori). Ove si è vittima di reati cosiddetti “procedibili a querela” è quindi necessario, oltre che denunciarli, richiedere espressamente che l'autore sia punito: non è raro nella prassi giudiziaria che ciò non avvenga, con la conseguenza che l'azione penale non potrà essere intrapresa o addirittura che l'intero processo, ove sia per sbaglio stato iniziato, termini con un nulla di fatto solo per tale difetto procedurale.
Querela e denuncia sono la stessa cosa?
È consuetudine gergale confondere la querela con la denuncia, o utilizzare promiscuamente i due termini: ciò costituisce un errore poiché la querela, che come detto è solo una condizione di procedibilità, è cosa ben diversa dalla denuncia, che invece è lo strumento col quale si porta a conoscenza dell'autorità un fatto penalmente rilevante (la cd. notizia criminis). Con la denuncia, quindi, si informa chi di competenza dell'esistenza di un reato, perché vengano avviate le indagini e si proceda nei confronti dei responsabili ma, in presenza di reati perseguibili a querela, occorre anche chiederne la punizione (sporgere querela): in questi casi quindi la sola denuncia non è sufficiente perché si possa perseguire penalmente gli autori di un reato, risultando necessario che la vittima abbia espressamente richiesto anche che questi vengano puniti, presentando quindi querela nei loro confronti. Proprio perché istituti diversi e separati tra loro, la denuncia e la querela possono essere presentate in tempi diversi: si può cioè prima denunziare un accadimento, un fatto che si ritenga un reato, e solo successivamente (purché entro i termini di scadenza che diremo) formalizzare la querela, anche se nella prassi è consuetudine presentare entrambi gli atti in un unico momento, mediante la cd. denuncia-querela.
Quando è necessaria?
La querela, come accennato, è necessaria tutte quelle volte in cui un reato, eccezionalmente, non è perseguibile d'ufficio: in tali casi, perché l'autore di un fatto illecito venga processato e condannato, è indispensabile che la vittima abbia presentato appunto l'istanza di punizione. In caso contrario il reo, anche se correttamente identificato e punibile, verrà assolto (o prosciolto) proprio per “difetto di querela”. Nel caso in cui si è vittime di alcuni delitti come ad esempio il furto, o la diffamazione, o il danneggiamento bisognerà quindi non solo denunciare l'accaduto ma anche formulare istanza di punizione dei colpevoli, mediante la proposizione di un atto che volgarmente prende il nome di denuncia-querela, poiché contiene sia gli elementi di una denuncia che quelli di una querela. Discorso diverso invece per le contravvenzioni, ossia i reati previsti dagli articoli da 650 a 734 bis del codice penale: esse, infatti, sono tutte perseguibili d'ufficio e non sarà quindi necessaria l'istanza di punizione della persona offesa.
Chi ed entro quando può presentarla?
Il diritto di proporre querela spetta appunto alla persona offesa dal reato, ossia il soggetto il cui diritto è tutelato da una specifica norma: ad esempio, poiché il reato di ingiuria mira a punire chi attenta “all'onore ed al decoro” altrui (art. 594 cod. pen.), la persona offesa da tale reato è la stessa persona che viene lesa nella propria onorabilità. Di solito la persona offesa coincide con quella che subisce le conseguenze negative del reato. Nel caso in cui il soggetto offeso sia una persona giuridica (cioè una società, un ente, un comitato) la querela andrà presentata dal legale rappresentante; la querela per reati di cui sono vittime i minori degli anni quattordici è esercitata dai genitori (congiuntamente o disgiuntamente); per i soggetti interdetti o infermi di mente il diritto di querela spetta a chi ne ha la tutela o comunque la cura; La querela può essere presentata personalmente oppure per il tramite di un soggetto a ciò incaricato (il procuratore speciale); può essere esposta oralmente alle forze di polizia oppure, meglio, contenuta in un atto scritto, precompilato, che poi viene consegnato in una qualsiasi Caserma oppure direttamente presso la Procura della Repubblica. Tale formalità deve però essere compiuta, salvo alcune eccezioni (artt. 609 septies e 612 bis c.p.: 6 mesi) entro 3 mesi dal reato: ove però la persona offesa non abbia immediata consapevolezza di essere stata vittima di un reato, il termine per presentare querela inizia a decorrere da quando questa apprenda l'esistenza di un delitto in suo danno, ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza, da quando “abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato” (Cass. Pen. 13938/2008).
È ritrattabile?
Una volta presentata, la querela si può di norma sempre ritirare (tecnicamente: rimettere), allorquando ad esempio la persona offesa ha perso l'interesse acché il colpevole del reato sia punito. Ciò accede ad esempio quando il reo abbia risarcito il querelante e questi, di conseguenza, non intenda più perseguirlo. Tuttavia in casi specificamente indicati dalla legge (artt. 609 septies: irrevocabilità; 612 bis c.p.: irrevocabilità nei casi di minacce reiterate), la querela, una volta presentata, non è più ritrattabile. In caso di morte del querelante la remissione potrà essere effettuata da (tutti) i suoi eredi, ovvero dai chiamati all'eredità che intendono accettare l'eredità: la remissione di querela, infatti, è inquadrata come un atto che comporta accettazione tacita di eredità. Perché la remissione abbia effetto è necessario inoltre che il querelato l'accetti, anche per il tramite di un procuratore speciale. Anche l'accettazione, qualora il querelato sia nel frattempo deceduto, potrà essere compiuta dai suoi eredi.
Per presentare querela serve recarsi da un avvocato?
Non è necessaria la consulenza di un legale per la presentazione della querela, neppure quando essa si accompagna alla denuncia, essendo sufficiente recarsi in Caserma dove si potrà provvedere ad entrambe. Tuttavia è importante evidenziare che con la querela si dà il via all'azione penale, il cui iter si snoderà attraverso un processo il cui esito dipende molto anche dalla corretta esposizione dei fatti al momento della loro denuncia: per evitare di incorrere in frequenti ipotesi di vizi o difetti di forma (ma anche di sostanza) è consigliabile pertanto farsi assistere da un avvocato penalista nella preparazione della denuncia-querela. Ad esempio si pensi al classico caso di errore nella qualificazione giuridica del fatto-reato, ossia l'ipotesi in cui un accadimento viene inquadrato come un reato anziché un altro, con conseguente inutilità della querela presentata per un fatto (quello denunciato) che si accerterà integrare gli estremi di un diverso reato, rimasto privo di querela: in tali ipotesi intere indagini ed il conseguente eventuale processo saranno irrimediabilmente vanificati da un originario vizio sostanziale che era ben evitabile ove la persona offesa si fosse rivolta ad una persona competente e qualificata.
Cosa fare dopo aver presentato querela?
Alla persona offesa dal reato è consentito il compimento di poche ma significative attività, per le quali tuttavia è opportuno (ed in alcuni casi necessario) farsi assistere da un avvocato penalista, ulteriore motivo per il quale è consigliabile recarsi da un legale già nella fase della predisposizione della querela. In particolare dopo aver presentato querela la persona offesa, meglio se col ministero di un avvocato, può presentare memorie e indicare elementi di prova al Pubblico Ministero; ha il diritto di prendere parte ed assistere al compimento degli atti irripetibili ed urgenti; viene avvisato della eventuale richiesta di archiviazione della denuncia e può opporvisi entro 10 giorni da tale comunicazione. Queste le principali facoltà concesse al querelante, alle quali però se n'è aggiunta recentemente una molto importante: la possibilità di compiere le investigazioni difensive di cui agli art. 391 bis e segg. c.p.p.. Nella fase ancora successiva, ossia quando il colpevole dovesse essere rinviato a giudizio, la persona offesa avrà poi la facoltà di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti e conseguenti al reato: il querelante dovrà quindi recarsi da un avvocato per compiere questa formalità entro l'inizio del processo.
di Redazione
30/04/2015 alle 07:41:30
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