VITTORIA LEGALE
Il Tar, sul caso Rollo, demanda tutto al giudice ordinario: Antonio Scianaro potrebbe diventare a breve consigliere regionale
Il tribunale amministrativo ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione e per l'esponente politico fasanese si aprono le porte dell'assise regionale: il testo della sentenza
FASANO - Manca solo l'ufficialità ma pare che il Tar di Bari, demandando tutto al giudice ordinario, abbia dato ragione al consiglio regionale pugliese e di riflesso ad Antonio Scianaro circa l'incompatibilità di Marcello Rollo. Ecco quindi che si spalancherebbero le porte del consiglio stesso all'esponente fasanese dei Circoli Nuova Italia che ci ha creduto sin dall'inizio in questa battaglia. Infatti Scianaro, difeso dagli avv.ti Pier Luigi e Giorgio Portaluri, intervenne a sostegno del Consiglio regionale pugliese e contro Marcello Rollo nel giudizio che quest'ultimo instaurò davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. Come si ricorderà dal 3 maggio di quest'anno Rollo, Presidente del Consorzio Asi brindisino, è anche consigliere regionale, essendo subentrato a Iurlaro, eletto senatore. Su iniziativa del consigliere regionale Brigante, però, il Servizio Affari e Studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale e l'Avvocatura regionale, richiesti dall'Ufficio di Presidenza, espressero un parere sull'eventuale incompatibilità di Rollo a ricoprire le due cariche.
Entrambi i pareri sono stati conformi e hanno ritenuto che il consorzio ASI è soggetto a vigilanza da parte della Regione, per cui in base all'art. 7, l.r. 24/'78, all'art. 3, co. 1, n. 1, l. n. 154/'81 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Rollo sarebbe «incompatibile con la carica di “consigliere regionale”, quella di Amministratore con poteri di rappresen-tanza o di coordinamento di Ente soggetto a vigilanza da parte della Regione, quale la carica di Presidente del Consorzio Asi». Con deliberazione n. 172/'13 il Consiglio regionale ha pertanto contestato a Rollo l'incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e quella di Presidente del Consorzio ASI, dandogli dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità. Le osservazioni poi presentate da Rollo non hanno tuttavia convinto il Servizio Studi e l'Avvocatura regionale, per cui con la delibera n. 174 dell'11.6.2013 il Consiglio regionale ha ritenuto sussistente la causa d'incompatibilità già contestata e ha intimato a Rollo di rimuoverla entro dieci giorni dalla notifica della deliberazione, pena la decadenza dalla carica di consigliere regionale. Di qui il ricorso al Tar proposto da Rollo per evitare di uscire dal Consiglio. Nel frattempo Rollo ottenne dal Presidente del Tar la sospensione della delibera regionale sino alla discussione davanti all'intero Collegio che si è svolta il 25 luglio scorso. Con un atto di intervento ad opponendum Antonio Scianaro, con gli avv.ti Portaluri, decise di entrare nel giudizio per supportare la posizione della Regione. Ora la decisione del Tar che demandando al giudice ordinario sancisce la fine di questa vicenda (a meno di ulteriori ricorsi da parte di Rollo) e l'ingresso di Antonio Scianaro in consiglio regionale.
La sentenza del Tar : Sentenza ex art. 60 del codice del processo amministrativo; sul ricorso numero di registro generale 883 del 2013, proposto da Marcello Rollo, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Amorosino, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Colaleo in Bari, via Principe Amedeo, n.197; contro Consiglio Regionale della Puglia; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33; e con l'intervento di ad opponendum: Antonio Scianaro, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso l'avv. Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, n.16; per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio regionale in data 11 giugno 2013, n. 174, con la quale il Consiglio ha ritenuto sussistente in capo al consigliere regionale Marcello Rollo l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la presidenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Brindisi ed ha conseguentemente intimato al medesimo di rimuovere entro dieci giorni la causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica di consigliere regionale; - di ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché non conosciuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv.ti Sandro Amorosino, Vittorio Triggiani, Pierluigi Portaluri e Giorgio Portaluri; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, consigliere regionale, impugna l'atto meglio indicato in epigrafe, nonché tutti i prodromici pareri legali dell'Avvocatura regionale, con cui il Consiglio regionale di appartenenza ha contestato (senza peraltro portare, allo stato, a compimento il relativo procedimento) la sussistenza di una causa d'incompatibilità, da rimuoversi nel termine assegnato, pena la decadenza. La controversia inerisce, dunque, alla (paventata) decadenza dalla carica, in ragione di una rilevata causa d'incompatibilità. I relativi atti sono stati impugnati dinanzi a questo Giudice, chiamato a pronunciarsi sugli stessi in sede cautelare. Con controricorso depositato in vista dell'udienza cautelare, la difesa regionale ha formulato una duplice eccezione: 1) di difetto di giurisdizione; 2) d'inammissibilità per difetto d'interesse, per mancanza di un atto concretamente lesivo, non essendo stata ancora pronunciata la decadenza. È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione e tanto induce il Collegio a definire con sentenza la controversia. In particolare convince la giurisprudenza citata dalla difesa regionale, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la quale afferma che, in materia di contenzioso elettorale, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato passivo. Né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo e passivo (ex multis, CdS, Sez. IV, n. 3211/2013 che cita, a sua volta, Cass., Sez. un., n. 5574/2012; n. 3167/2011; n. 23682/2009; n. 22640/2007; n. 2053/2006; n. 8469/2004; n. 11646/2003). Non ricorrendo, dunque, un'ipotesi di contenzioso riguardante le operazioni elettorali (idonea a fondare la giurisdizione ex art. 126 c.p.a.), la causa va devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Ogni questione in ordine alla pur fondata eccezione d'inammissibilità è superata dalla statuizione sulla giurisdizione. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in ossequio all'orientamento già più volte seguito dalla Sezione, in ipotesi di sentenza declinatoria della giurisdizione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
di Redazione
04/09/2013 alle 16:02:06
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