NOTA POLITICA
Fratelli d'Italia di Fasano: 'Anomalie nell'assegnazione della Casina municipale'
La lunga nota inviata alla dirigente Rosa Belfiore si chiude con la richiesta di verifica della legittimità delle procedure di bando
FASANO - Anomalie nel bando di assegnazione della Casina municipale. E'quanto segnala in una nota inviata al dirigente responsabile dell'Urp Rosa Belfiore e, per conoscenza, al segretario generale del Comune di Fasano Alfredo Mignozzi da Vito Loparco, responsabile Enti Locali di Fratelli d'Italia di Fasano.
"Con la presente - si legge nella nota - si vuole segnalare una possibile anomalia e/o errore nell'uso di procedura di gara per “l'assegnazione in concessione di valorizzazione (ai sensi della legge n° 410 del 23 novembre 2001 e ai sensi dell'art. 58 del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni nella legge n° 133 del 6 agosto 2008) del compendio immobiliare di proprietà comunale denominato Casina municipale" sito a Selva di Fasano, viale Toledo". La procedura di gara è stata svolta, almeno per quanto riportato nel bando di gara, rispettando ed in conformità a quanto previsto dal “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ovvero il Decreto Legislativo di “Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in poche parole il vigente Codice dei contratti a cui si deve attenere una pubblica amministrazione. In primis, dal bando di gara si evince la forzatura degli uffici comunali a voler far rientrare l'appalto di cui all'oggetto nelle soglie previste dal D. Lgs. 50/2016 all'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 2 che recita “euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle …..”.
Infatti - continua la nota-, gli uffici comunali, per restare in questo “range” mettono come riconoscimento di canoni di locazione n° 3 (tre) anni ad 5.000 euro e n° 17 (diciassette) anni ad 7.000 euro che in totale fanno 134.000 euro, riuscendo cosi a restare “sotto soglia”. Il tutto, però a ns. avviso, senza tenere conto di quanto riportato dallo stesso bando che, come conditio sine qua non, richiede ai partecipanti che in caso di aggiudicazione dell'appalto dovranno “eseguire lavori di recupero funzionale e di adeguamento impiantistico-strutturale” per un importo pari ad 311.460,42 euro (iva esclusa) che cosi facendo, oltre alla citata condizione precedente, definisce il costo dei lavori di recupero come importo integrante e sostanziale facente parte del bando di gara, portando in realtà l'affidamento oltre soglia. In secondo luogo, poiché il bando cita ed è stato emanato secondo il D. Lgs. 50/2016, pare sia errato anche nelle parte della pubblicazione così come previsto dallo stesso D. Lgs. dove all'art. 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) prevede modalità precise di pubblicità che sembrano essere differenti e diverse da quelle previste ed utilizzate nel bando di gara di cui all'oggetto e più specificatamente all'art. “7.3 Pubblicità del presente Avviso pubblico” e che in virtù del D. Lgs. 50/2016 non sembrano soddisfare lo stesso. Premesso ciò, si chiede alla S.V. di verificare la legittimità e correttezza delle procedure del bando di cui all'oggetto e, se del caso, sospendere e/o annullare il tutto in autotutela. Resteremo vigili e monitoreremo i prossimi steps riferiti all'affidamento de quo e se del caso investiremo l'Anac e le autorità preposte al controllo delle procedure nonché al rispetto delle vigenti leggi".
di Redazione
16/06/2017 alle 05:11:51
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