CRONACA
Il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto a un cittadino fasanese il rimborso di somme già dichiarate illegittimamente prescritte
Un contenzioso tra Banca, Assicurazione e un consumatore che alla fine è riuscito a far valere i suoi diritti
Fasano - Dopo oltre 8 anni di contenzioso un utente fasanese ottiene il rimborso di una polizza assicurativa ormai prescritta, a causa dell'indempimento contrattuale del venditore e dell'emittente.
La storia ha inizio allorquando nel 2002 un cittadino fasanese stipulava una polizza assicurativa del tipo “Unit Linked” versando un premio unico per la durata di 10 anni, indicando come beneficiario il figlio, che rimaneva all'oscuro dell'operazione eseguita dal padre. Sta di fatto che nel 2008 l'utente decedeva, mentre il figlio, anch'egli cliente della medesima banca, non veniva informato dell'esistenza di tale polizza. Soltanto nel 2011 l'ignaro beneficiario della polizza incontrava casualmente il funzionario di banca che all'epoca vendette la polizza al padre e lo informò dell'esistenza della stessa.
Seguì la richiesta di rimborso sia nei confronti della banca venditrice sia nei confronti della compagnia assicurativa emittente le quali replicavano di essere impossibilitati a procedere al pagamento in quanto obbligati a devolvere, ai sensi della L.266/2005, come modificata dalla L.166/2008, le somme assicurate al Fondo per le vittime dei crack finanziari, in quanto non reclamate dal beneficiario entro il termine di prescrizione ex art.2952 2° co.c.c., ovvero entro due anni dalla morte dell'assicurato.
Ed infatti il 31 maggio 2012 la compagnia devolveva al fondo le somme assicurate. Considerata la chiusura delle controparti l'ignaro beneficiario, assistito dall'avv. Enrico Digeronimo, era costretto a convenire in giudizio le due parti contrattuali, ovvero la banca venditrice della polizza e l'impresa assicuratrice emittente della stessa. Il Tribunale di Brindisi con sentenza n.1186/22 dichiarava la responsabilità della Banca venditrice e dall'impresa emittente per non aver informato il cliente beneficiario dell'esistenza della polizza sottoscritta dal padre e per non aver fornito, nel corso del rapporto, alcuna comunicazione in merito che avrebbe permesso all'utente di poter riscattare la polizza prima della maturazione della prescrizione, e le condannava al rimborso in favore del beneficiario delle somme nel frattempo maturate e devolute al fondo.
«Siamo completamente soddisfatti per l'esito della sentenza, una diatriba durata ben 8 anni» dichiara l'avv. Enrico Digeronimo, responsabile locale dell'Associazione Nazionale AvvocatideiConsumatori «Le controparti si sono sempre difese invocando la prescrizione del diritto a riscuotere le somme maturate, invero lo scopo della causa era quello di dimostrare il loro inadempimento contrattuale non avendo informato, pur essendone tenute, sia dell'esistenza della polizza, sia della variazione delle condizioni contenute nel fascicolo informativo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa (variazione dei termini di prescrizione), sia del rendimento del prodotto assicurativo, tutti elementi che avrebbero permesso al cliente di conoscere l'esistenza della polizza emessa in suo favore e poterla riscattare per tempo».
Questa sentenza permetterà al cittadino di poter riscuotere le somme legittimamente spettanti, seppur con un ritardo di ben 10 anni.
di Redazione
06/09/2022 alle 07:21:20
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