SENTENZA INNOVATIVA
Un incidente, due diverse richieste di risarcimento ma il giudice dà ragione al Comune di Fasano
Il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta di un cittadino che aveva intentato causa all'ente comunale prima per i danni alla macchina e poi per quelli fisici
FASANO - Innovativa ed interessante la sentenza del Tribunale di Brindisi depositata ieri (venerdì 10 luglio) in relazione ad una domanda giudiziale avanzata nei confronti del Comune di Fasano (difeso dal capo dell'avvocatura comunale, avv. Ottavio Carparelli), di risarcimento dei danni subiti da un cittadino a seguito dell'impatto con una buca stradale. La singolarità del caso sta nel fatto che la parte danneggiata aveva avviato innanzi al Giudice di Pace di Fasano, nei confronti dell'Ente locale, dapprima il giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei soli danni subiti dall'autoveicolo. Successivamente ed autonomamente aveva dato inizio ad una ulteriore causa con la quale aveva avanzato domanda di risarcimento delle lesioni fisiche subite in occasione del medesimo incidente.
Tale seconda domanda era stata ritenuta infondata dal Giudice di Pace e l'interessato aveva proposto appello innanzi al Tribunale. Il Giudice di appello, nel confermare la sentenza del Giudice di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria, ha ritenuto improponibile l'atto di appello, per abuso del diritto e, in particolare, alla stregua del principio giurisprudenziale del divieto di frazionamento del credito, non potendosi promuovere, per una pretesa creditoria e/o risarcitoria derivante da uno stesso fatto dannoso (incidente stradale causato da una insidia) due azioni giudiziarie distinte, essendo necessario invece che tale pretesa (danni al veicolo e lesioni fisiche) sia fatta valere in un unico giudizio.
La sentenza è innovativa in quanto applica il suddetto principio del divieto di frazionamento del credito non solo alle obbligazioni contrattuali, ma anche a quelle extracontrattuali derivanti dalla violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. (violazione del dovere di diligenza, da parte della Pubblica Amministrazione., nella manutenzione del patrimonio stradale, e del dovere di custodia).
di Redazione
11/07/2015 alle 06:56:25
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