SPIEGAZIONI TECNICHE
Controlli alle caldaie: nota dell'associazione CIE
Il sodalizio ha da poco aperto una sezione interna dedicata agli installatori e ai manutentori termici

FASANO - L'associazione datoriale CIE (Confederazione Imprese Europee) ha da poco aperto una sezione interna dedicata esclusivamente agli “Installatori e manutentori termici”. Si ricorda che la CIE nasce con lo scopo di affiancare e informare le imprese iscritte per meglio affrontare ogni cambiamento che l'introduzione di nuove normative comporta.
La sezione “Installatori e manutentori termici” della CIE di Fasano, a proposito delle eventuali errate interpretazioni del Dpr 74 (di cui si è parlato sulla stampa locale nei giorni scorsi), intende informare correttamente la cittadinanza attraverso questo comunicato stampa. Il Decreto del Presidente della Repubblica, emanato lo scorso 16 aprile, tende a disciplinare i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione. Tale provvedimento pone le regole e anche i tempi entro i quali effettuare i controlli di efficienza energetica sui generatori di potenza termica da 10 a 100 Kw, stabilendoli con una cadenza a 4 anni, ma solo per quelli installati dal 31 agosto del 2013 in poi, per tutti gli altri resta invariata la cadenza biennale.
Tuttavia è importante dire che un conto sono i controlli sull'efficienza energetica di una caldaia (così come stabilito dal Dpr 74), e un conto sono i controlli sulla sicurezza che il possesso di una caldaia domestica comporta. Questi ultimi, infatti, restano disciplinati solo ed esclusivamente dagli installatori e manutentori i quali, conoscendo singolarmente ogni impianto da loro eseguito o controllato periodicamente, possono stabilire se e quando monitorare. Infine, poiché il DPR 74 introduce modifiche sostanziali negli articoli 7, 8 e 9, qui di seguito si riporta il testo integrale del n. 7 con l'unico scopo di eliminare definitivamente ogni erronea interpretazione e conseguente disinformazione:.
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
di Redazione
04/11/2013 alle 15:01:36
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