ATTUALITà
Causa per cani randagi sulla carreggiata: il Comune risparmia 150mila euro
I fatti sono risalenti al 15 gennaio 2013. Ieri la sentenza.
Fasano - È di ieri, 23 febbraio 2024, la sentenza con la quale il Tribunale Civile di Brindisi, Giudice Dott. Sardiello, non ha ritenuto fondata, respingendola, la domanda di risarcimento del danno, quantificato in circa 150.000,00=, avanzata nei confronti della ASL BR e, di conseguenza - per effetto della chiamata in causa da parte dell'Azienda Sanitaria, nei confronti del Comune di Fasano – asseritamente subito dal conducente di un'autovettura, a causa dell'attraversamento della carreggiata da parte di alcuni cani randagi.
I fatti sono risalenti al 15 gennaio 2013, giorno in cui, alle ore 19 circa, alla guida di una Fiat Multipla, il conducente, nel percorrere la strada Selva di Fasano, in direzione Locorotondo – Taranto, giunto a qualche decina di metri dalla segnaletica recante località frazione Laureto, subito dopo una curva destrorsa, si vedeva improvvisamente ostacolata la carreggiata da due cani randagi.
Il conducente, onde evitare l'investimento degli animali, effettuava una improvvisa manovra, andando ad urtare contro il muro di roccia ivi esistente e, per tale ragione, nonché per l'asfalto bagnato dalla pioggia, perdeva il controllo dell'auto, che si ribaltava su un lato, con conseguenti lesioni e danni all'autoveicolo.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per più ragioni; innanzitutto ha evidenziato la assenza di seri elementi di prova di segnalazioni preventive al Comune della presenza in loco di cani randagi; ha richiamato, al riguardo, sia la legge regionale della Puglia n. 12 del 1995, sul randagismo, secondo la quale il primario obbligo di recuperare e ricoverare i cani randagi sussiste in capo alle Aziende Sanitarie e non in capo ai Comuni, sia i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali, affinché possa essere ascritta al Comune la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per danni agli utenti della strada derivanti da cani randagi, è necessario dimostrare un comportamento omissivo dell'Ente locale (es. mancata attivazione del recupero del randagio, a seguito di formale segnalazione presso il Comando della Polizia Locale della relativa esistenza).
L'Organo giurisdizionale, inoltre, ha osservato che la ricostruzione della dinamica del sinistro nella specie, era lacunosa, nonostante la consulenza tecnica di ufficio ammessa in corso di causa, alle cui operazioni hanno utilmente partecipato, oltre che il difensore dell'Ente locale, anche alcuni dipendenti della Polizia Locale di Fasano.
Una sentenza ben motivata e chiara, che ha distinto le specifiche competenze e gli obblighi di legge, sussistenti, partitamente, in capo alle Asl e ai Comuni, a seconda della legge regionale di riferimento, in materia di prevenzione delle conseguenze dannose derivanti dal fenomeno del c.d. randagismo.
Il Comune di Fasano è stato rappresentato e difeso dal capo dell'Avvocatura comunale, Avv. Ottavio Carparelli.
di Redazione
24/02/2024 alle 05:34:57
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