SCONTRO GIUDIZIARIO
Appalto rifiuti Fasano: la Monteco ricorre al Tar contro l'aggiudicazione alla Tradeco
Sono diversi i punti contestati dalla ditta salentina nell'epletamento della gara: per questo ha chiesto l'immediata sospensiva di ogni provvedimento a favore della società altamurana
FASANO – La Monteco non ci sta e ricorre al Tar contro l'aggiudicazione definitiva all'altamurana Tradeco della gara di gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Fasano. L'azienda salentina, che da anni si occupa nel fasanese della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha chiesto al tribunale amministrativo la sospensione del provvedimento di aggiudicazione nonché di tutti i verbali di gara nella parte in cui non si è provveduto ad escludere dalla procedura la stessa Tradeco e la seconda classificata, ovvero l'Ati composta dalle società Econord e Teknoservice. In più la Monteco chiede anche la sospensiva degli atti di gara anche nella parte “in cui si ritenga che gli stessi non hanno previsto che si dovessero indicare i costi di sicurezza specifici aziendali già in fase di gara”.
E' bene ricordare che la commissione esaminatrice, dopo aver esaminato le offerte pervenute, ha aggiudicato l'appalto rifiuti alla Tradeco che aveva ottenuto un punteggio pari a 96,760. Seconda era giunta l'Ati Econord-Teknoservice con il punteggio di 89,967 e terza la Monteco con 85,307. Ora quest'ultima, come detto, chiede l'impugnazione di tutti gli atti indicati nel ricorso in quanto “illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi”. Secondo i legali della Monteco uno dei principali motivi violati è quello relativo agli oneri di sicurezza. Le prime due partecipanti hanno indicato nella propria offerta economica solo quelli individuati e determinati dalla stazione appaltante (cioè il Comune di Fasano), omettendo di determinare e indicare gli oneri di sicurezza specifici connessi con la loro attività. L'assolvimento di tale imprescindibile obbligo discende dall'osservanza di specifiche norme imperative. Per la Monteco, quindi, non avendo le due società adempiuto a tale onere, le stesse dovevano essere escluse dalla gara.
La società salentina, poi, contesta anche altri requisiti presentati sempre dalla Tradeco come ad esempio il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito tecnico-professionale previsto dall'articolo 7 del disciplinare. Quest'ultimo è stato ottenuto dalla ditta altamurana risultata vincitrice grazie all'avvalimento di un'altra azienda, la Cogeme Gestioni. Il contratto tra le parti, fa notare la Monteco, dimostra che non vi è stato un effettivo e reale prestito del requisito tecnico da parte della Cogeme Gestioni alla Tradeco, “tanto è vero – si legge – che le parti non hanno specificato le modalità concrete con le quali lo stesso requisito sarebbe stato messo a disposizione della Tradeco. Nel ricorso al Tar di Lecce sono contenute anche altre obiezioni.
Alla luce di tutto, quindi, la Monteco chiede la sospensiva degli atti in quanto “è evidente la gravità e irreparabilità del danno che subirebbe la ricorrente dalla eventuale aggiudicazione definitiva della gara in favore della Tradeco nonché il danno che deriverebbe alla stessa amministrazione per l'inutile ritardo nella regolare conclusione della procedura”.
di Alfonso Spagnulo
30/11/2012 alle 06:09:00
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