ATTUALITà
Green Pass e lavoro: dal 15 ottobre obbligatorio per accedere nei luoghi di lavoro
Il dott. Giuseppe Liuzzi spiega obblighi e sanzioni che dal prossimo 15 ottobre scaturiranno dall'entrata in vigore del DL 127 sul Green Pass negli ambienti di lavoro

Fasano - Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening che prevede per i dipendenti e per tutti coloro che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e in ambito privato, l'obbligo di esibire il Green Pass per accedere nei luoghi di lavoro con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe terminare lo Stato di emergenza per Coronavirus.
Dell'obbligo di esibire la Certificazione Verde presso le p.a. sono interessati tutti coloro che a qualunque titolo svolgono attività presso enti pubblici, inclusi, stagisti, tirocinanti, consulenti esterni, volontari e tutti gli appartenenti agli organi costituzionali, chi ricopre cariche elettive e istituzionali di vertice, giudici e personale amministrativo, sono invece esclusi dall'obbligo di esibire il Green Pass come previsto dal decreto in esame, avvocati, parti, periti e testimoni che si presentano in giudizio. Medesimo discorso vale per i dipendenti di aziende, studi professionali, associazioni ed altri soggetti giuridici di natura privata.
Il Decreto stabilisce che, a verificare il possesso del Green Pass e a definire le modalità di controllo e l'organizzazione delle verifiche sia il datore di lavoro, il quale deve agire nel rispetto delle istruzioni impartite dal DPCM 17 giugno 2021.Il Decreto suggerisce al datore di lavoro di eseguire le verifiche al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, procedendo eventualmente anche a campione.Il controllo deve essere nel concreto svolto da un incaricato, il quale va espressamente e formalmente designato dal medesimo datore di lavoro che è tenuto ad istruirlo anche su come procedere nei casi di contestazione, ossia quando un dipendente sia trovato senza Certificato Verde.
Il datore di lavoro che invece non si organizza per i controlli e quindi il datore di lavoro che ad esempio non designa formalmente un addetto alle verifiche Green Pass o non informa i lavoratori oppure consente ai dipendenti l'accesso ai luoghi di lavoro senza Certificato Verde, rischia la sanzione di cui all'art. 4 del Decreto n. 19/2020 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020 n. 45, per il mancato rispetto delle misure di contenimento, ossia il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Si consiglia pertanto l'adozione di un formale atto di designazione dell'incaricato ai controlli Green Pass che naturalmente andrà personalizzato anche in base alle modalità di gestione dei controlli previsti dall'organizzazione.
Dr. Liuzzi Giuseppe.
di Redazione
01/10/2021 alle 07:52:07
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