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Inaugurato il Cavalcavia di Pozzo Faceto: per 20 anni il ponte dei sospiri! VIDEO
L’incredibile storia di un progetto avviato il 6 settembre del 2000: l’appalto fu aggiudicato il 18 gennaio 2001 ma i lavori vennero frenati dai ricorsi di un privato, con appalti aggiudicati, revocati e progetti cambiati più volte
Fasano - Ieri, 24 giugno è stato finalmente aperto al traffico il Cavalcavia di Pozzo Faceto. È stato don Donato, parroco di Pezze di Greco ad impartire la benedizione inaugurale seguita dal taglio del nastro da parte del presidente della Provincia Riccardo Rossi, del vice presidente Giuseppe Pace, del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, alla presenza dei tecnici della provincia e delle autorità civili e militari.
Di questo ponte si è cominciato a parlare circa 40 anni fa quando si pensò a questo intervento strategico per il territorio perché andava a eliminare un passaggio a livello che oltre a rallentare notevolmente il traffico, era particolarmente pericoloso. Non va infatti dimenticato che proprio a quel passaggio a livello, nel settembre del 2012, si verificò un pauroso incidente ferroviario con il deragliamento di un Eurostar Freccia Argento che provocò la morte del macchinista e parecchie decine di feriti.
Le valutazioni preliminari in ordine alla realizzazione di questa opera hanno avuto inizio molti anni or sono, quando con nota n. 12310 del 27.06.1980, le allora Ferrovie dello Stato inoltrarono alla Provincia di Brindisi la corografia con l'ubicazione e gli elaborati tecnici di massima delle opere necessarie alla soppressione di numerosi passaggi a livello, tra i quali era previsto quello di cui Pozzo Faceto, allo scopo di raggiungere un'intesa riguardo alle caratteristiche tecniche delle stesse. Ne seguirono, negli anni seguenti, intese raggiunte tra le FF.SS, il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi, concluse con l'approvazione, con deliberazione del consiglio comunale di Fasano n. 139 del 6 settembre del 2000, del relativo progetto e la contestuale adozione, ai sensi della L.R. 3/98, della variante urbanistica al P.R.G, successivamente approvata in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale di Fasano n. 161 del 9.10.2000.
In conseguenza di ciò, la Provincia di Brindisi, dopo aver approvato il progetto esecutivo ed espletate le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 62 del 18 gennaio 2001, aggiudicava i lavori alla ditta vincitrice la gara ed autorizzava la consegna degli stessi.
In data 12 febbraio 2001, veniva emesso il decreto di occupazione di urgenza delle aree da espropriare da parte del comune di Fasano, regolarmente notificato alle ditte espropriande.
Avverso tale decreto, uno dei proprietari, ricorreva innanzi al Tar di Lecce con ricorso n. 981/2001 con istanza di sospensiva; il TAR Puglia con Decreto n. 5586/2001 del 20 marzo 2001 accoglieva in via provvisoria l'istanza cautelare del ricorrente. Ma con ordinanza n. 691 del 5 maggio 2001 il TAR Puglia respingeva la suddetta istanza di sospensiva. Il proprietario del terreno, avverso la suddetta ordinanza, ricorreva in appello al Consiglio di Stato, con atto del 16 maggio 2001. Con ordinanza 3571/2001 del 26 giugno 2001, anche il Consiglio di Stato respingeva l'appello proposto dal proprietario del terreno.
Conseguentemente si dava concreto inizio ai lavori. Successivamente, però, a lavori in corso, con sentenza n. 7/2003, il TAR Lecce ritenne di accogliere, nella fase di merito, il ricorso 981/2001 proposto dall'interessato, e per gli effetti dichiarò nulli gli atti impugnati, tra i quali la deliberazione della Giunta Provinciale n. 213 del 3 agosto 2000 di approvazione del progetto e tutti gli atti con la stessa collegati.
A seguito di queste nuove risultanze, si procedette alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice dei lavori.
Avverso la suddetta sentenza fu proposto dalla Provincia appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato – con sentenza n. 872/2007 del 13 marzo 2007 – accolse l'appello proposto dalla Provincia di Brindisi e, in riforma della sentenza n. 5827/20 03 del TAR Puglia, sez. I di Lecce, dichiarò irricevibile il ricorso in primo grado dalla ditta ricorrente, con consequenziale reviviscenza degli effetti di cui agli atti annullati dalla menzionata statuizione del TAR Puglia – Lecce con la conseguenza che si poteva procedere al completamento dei lavori.
Tralasciamo i successivi numerosissimi intoppi, tra nuovi ricorsi, appalti sospesi, varianti in corso d'opera e naturalmente lievitazioni di prezzi che l'Ente appaltatrice non era in grado di sopportare. Questo appalto è il classico esempio di come vanno gli appalti pubblici in Italia.
Per fortuna, a differenza di tante altre, questa storia si è conclusa e si è potuto finalmente brindare con un fresco spumate italiano, in una giornata che sfiorava i 40° gradi.
di Redazione
25/06/2021 alle 10:13:48
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