RANDAGI IN CITTA'
Se il Comune non è avvisato dei randagi non ha colpe in caso di aggressioni
Il Comune e la Asl sono esenti da colpe se non sono a conoscenza della presenza di randagi sul territorio e questi causano danni.
FASANO - Il Comune e la Asl sono esenti da colpe se non sono a conoscenza della presenza di randagi sul territorio e questi causano danni. Questo ha sentenziato il Giudice di Pace di Fasano respingendo la richiesta di risarcimento danni di una donna fasanese che si era visto sbranare il suo cagnolino da un randagio.
I fatti risalgono all'aprile del 2010. La signora, una sera di aprile, mentre passeggiava con il suo cagnolino al guinzaglio, si accorse di un grosso randagio che si dirigeva verso di lei. Si rifugiò nel cortile, aperto, di un'abitazione vicina ma venne raggiunta dall'animale che si avventò sul suo cagnolino afferrandolo con le mandibole e lasciandolo esanime a terra dopo l'intervento di alcuni passanti in aiuto della donna. Una versione dei fatti, questa, confermata da diversi testimoni.
La stessa donna, poi, venne accompagnata da un veterinario dove vennero rivolte le prime cure al cagnolino prima del ricovero di quest'ultimo in una clinica specializzata, così come consigliato dallo stesso professionista, a causa delle gravi ferite riportate nell'aggressione.
Ecco quindi che successivamente la donna, tramite il suo avvocato, ha intentato causa, davanti al Giudice di Pace, all'Azienda sanitaria brindisina e al Comune di Fasano (quest'ultimo difeso dal dirigente dell'avvocatura comunale Ottavio Carparelli) per ottenere un risarcimento danni.
La legge prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della stessa legge sono attribuiti ai Comuni che li esercitano mediante le Asl. Spetta a queste ultime il recupero dei cani randagi. Insomma un Comune, oltre all'istituzione del canile municipale, deve provvedere, anche in esecuzione dei doveri incombenti al sindaco, di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Nel caso specifico della signora fasanese, pur sussistendo per i due enti precisi obblighi in materia, nella fattispecie non risulta, tuttavia, concretizzata, come invece asseriva la donna aggredita, né una condotta omissiva del Comune né dell'Asl, etiologicamente collegata all'evento dannoso. Infatti, spiega il Giudice di pace di Fasano Giovanni Quaranta “premesso che è risultata circostanza pacifica quella dell'esistenza di un canile municipale, mantenuto funzionale fin dal marzo 2001, nonché del servizio di recupero degli animali randagi da parte dell'Asl, arduo appare ipotizzare, nella fattispecie, una responsabilità di detti enti, in quanto, come riferito anche dal comandante della Polizia locale Antonio Orefice, nessuna segnalazione era pervenuta in relazione a quel cane randagio, nei giorni precedenti l'aggressione”.
E' dunque evidente, sottolinea ancora il giudice, che non potendosi pretendere dagli organi preposti un controllo visivo continuo di tutte le strade del Comune, in mancanza di una segnalazione da parte dei cittadini ai vigili urbani, questi ultimi non sono stati posti in grado di conoscere il pericolo e di allertare conseguentemente il servizio di recupero dell'animale da parte del personale dell'Asl e ciò esclude ogni loro responsabilità in proposito.
di Alfonso Spagnulo
21/10/2012 alle 08:45:59
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