ORDINANZA SINDACALE
Pulizia dei fondi e fabbricati frontisti a strade comunali e vicinali dei terreni incolti
Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzioni amministrative del pagamento di una somma da euro 159 a euro 1.596.

Fasano - Con apposita ordinanza, il Sindaco ha disposto, nei confronti dei cosiddetti proprietari frontisti, di provvedere al taglio degli arbusti e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.
Nei confronti dei medesimi soggetti, con lo stesso provvedimento, è stato previsto l'obbligo di provvedere a garantire ordinari interventi di conservazione dei fabbricati e dei muri fronteggianti le strade comunali.
«Gli adempimenti prescritti nell'ordinanza, da eseguire nel termine di quindici giorni, vogliono garantire in primo luogo la corretta funzionalità delle strade e la sicurezza dei fruitori delle stesse.
Ragioni di tutela del decoro urbano richiedono inoltre ai proprietari dei fondi di garantire, come del resto già prescritto dal Codice della Strada, ordinari lavori di manutenzione del verde oltre che dei muri e degli edifici di proprietà che insistono sulla pubblica strada - ha dichiarato il Sindaco - Il risveglio della natura che preannuncia l'inizio della stagione estiva richiede da parte di tutti, Pubblica Amministrazione compresa impegnata nei servizi di manutenzione del verde pubblico, una particolare attenzione per chi vive quotidianamente Fasano e per coloro che già numerosi in occasione delle trascorse vacanze pasquali hanno scelto la Città come meta da visitare».
Questo il testo dell'ordinanza
Ordinanza Sindacale n. : 6 del 30/04/2019
Oggetto:
pulizia dei fondi e fabbricati frontisti a strade comunali e vicinali e dei terreni incolti
IL SINDACO
Richiamato l'articolo 29 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 il quale prevede che:
1. “ I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo V”;
Richiamato, inoltre, l'articolo 30 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 il quale prevede al comma 1 che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze e al comma 4 che per l'inosservanza di tale obbligo sia applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596;
Richiamato l'articolo 31 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 per il quale:
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Considerata la presenza di molte piante ad alto fusto e/o siepi lungo il ciglio delle strade comunali, collocate in posizioni pericolose in quanto i rami e le fronde, protendendosi sulla sede viabile dei segnali stradali interferiscono con la corretta funzionalità della strada;
Considerato inoltre che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini;
Ravvisata la necessità, nel pubblico interesse, oltre che per ragioni connesse alla tutela del decoro urbano, di provvedere con urgenza al taglio ed alla rimozione delle piante cadute o pericolanti che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali;
Ravvisata inoltre, per le medesime motivazioni individuate nel capoverso che precede, la necessità che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade comunali siano conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;
Visti gli artt. 6 commi 1, 2, 4 ,articoli 7 , 29, 30 e 31 del D.Lgs 30.4.92, n. 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.93, n. 495;
Visto lo Statuto comunale;
O R D I N A
Nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti,
1.a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente ordinanza :
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in
prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche ;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
2.che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito,
3. che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi siano tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
4.i proprietari dei fabbricati e muri fronteggianti le strade hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché ad eseguire qualsiasi altro intervento necessario al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
AVVERTE
Ai contravventori dei punti 1., 2., 3., della presente Ordinanza, sarà applicata, ai sensi degli articoli 29 e 31 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285, una sanzione amministrativa da Euro 159 a 629 con la riserva da parte dell'Amministrazione comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;
Ai contravventori del punto 4 della presente ordinanza sarà applicata, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs.30.4.1992, n. 1992, n. 285 una sanzione amministrativa da Euro 398 a euro 1596;
I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza con avvertenza che in caso di inosservanza troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 comma 4, 30 comma 2, 3 , articolo 31 comma 3 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga:
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa alle seguenti Autorità::
-Questura ;
-Comando Compagnia Carabinieri di Fasano;
-Comando Compagnia Guardia di Finanza di Fasano
-Comando Carabinieri Forestali — Sezione di competenza;
-Comando Polizia Locale — sede;
-URP comunale per la massima diffusione;
-Albo Pretorio comunale per la Pubblicazione nelle forme di legge.
Pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
COMUNICA
che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al TAR competente o entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Le Forze dell'Ordine e Il Corpo di Polizia Locale, sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
Il Sindaco
dott. Francesco Zaccaria
di Redazione
01/05/2019 alle 05:18:22
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