NOTA POLITICA
Concorso 'chiacchierato' per vigili urbani a Fasano: Fratelli d'Italia al fianco di Di Bari
Il vicecoordinatore cittadino Francesco Cisternino, con una lunga nota, sottolinea come la legge sia dalla parte dell'ex primo cittadino
FASANO - Fratelli d'Italia si schiera al fianco dell'ex sindaco Lello Di Bari nella diatriba che ha visto l'ex primo cittadino protagonista contro il comandante della Polizia municipale Fernando Virgilio reo di aver negato proprio a Di Bari gli atti relativi al concorso per ufficiale (due posti in palio) all'interno del corpo dei vigili urbani. Un concorso molto chiacchierato e su cui Di Bari voleva vederci chiaro in qualità di consigliere comunale. Ora ecco la nota di Francesco Cisternino, vicecoordinatore cittadino di "Fratelli d'Italia" che avvalora la tesi di Di Bari secondo la quale non ci sarebbero impedimenti giuridici per l'accesso agli atti di un consigliere comunale.
“Trasparenza: questo uno dei sostantivi femminili più abusati e violentati, nella scorsa campagna elettorale, dal sindaco Francesco Zaccaria - scrive Cistrenino -. Dopo poco più di un anno dalla tanto vituperata trasparenza, siamo passati ormai al regime: a Fasano, e ciò credo che sia un caso sociologicamente interessante come oggetto di studio, viene Vietato, ad un consigliere comunale di minoranza, nella fattispecie all'ex sindaco Lello Di Bari, un dovuto, per legge, accesso agli atti da un dirigente che, sicuramente, avrà interpretato in un modo ed in un mondo tutto suo, con una risposta che in dottrina giuridica farebbe faville, la legge n.142/1990 e la legge n.241/1990. La prima, all'articolo 25, sancisce il “Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi” del consigliere comunale e, sùbito dopo, all'articolo 26, ne disciplina il “Diritto al rilascio di copie di atti e documenti”. Nella seconda, non si ravvisa, nel caso di specie, nessun tipo di diniego, ricordando, per l'appunto, che il consigliere comunale, sempre per legge, è tenuto alla segretezza degli atti d'ufficio venuti in suo possesso. Le due leggi da me menzionate con i relativi articoli afferenti alla questio in oggetto, sono contenute all'interno del Regolamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore.
Per mia pignoleria - continua il vicecoordinatore cittadino di Fratelli d'Italia - e, soprattutto, perché tutti i cittadini fasanesi si rendano conto in che losche mani siamo finiti, enuncerò qui di seguito il contenuto dei due articoli fondamentali per lo svolgimento della carica di consigliere comunale, così come accade in tutti gli enti periferici italiani. Ma si sa, ormai Fasano, a momenti, diverrà Stato a sé. L'Art. 25, trattante il “Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi”, è così, per commi, disciplinato: 1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. 2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. 4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'Art. 26, invece, concernente il “Diritto al rilascio di copie di atti e documenti”, è così composto: 1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei relativi atti istruttori, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati e dei relativi atti istruttori, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di qualunque documento che non sia sottratto all'accesso 2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 25. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta. 3. Il rilascio delle copie avviene entro i sette giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. 4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. 5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. 6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.
Adesso mi domando - conclude Cisternino -, sempre stando attento ai movimenti del mio corpo (non vorrei essere arrestato per colpa dell'On. Fiano!), è davvero possibile tutto ciò? È veramente democratico tutto ciò? Con questo gesto di sgradevole garbo istituzionale, chi di dovere non solo non ha rispettato la legge, bensì ha fatto sì che il diritto di un consigliere comunale venisse compresso da una farraginosa quanto bizzarra risposta, facendo un volo pindarico degno di nota che rimarrà sicuramente nella storia. Purtroppo, chi dovrebbe vigilare su questi accadimenti, volta lo sguardo dall'altra parte per mantenere la poltrona con le terga comode al caldo, visto lo stipendio degno di nota che gli spetta ma, cari concittadini, pur non avendo un rappresentante nella massima assise comunale, continueremo a denunciare - a spada tratta - tutte le violazioni amministrative e/o gli assurdi indirizzi politici che quest'amministrazione fallimentare sta collezionando, giorno dopo giorno. Ovviamente a discapito di tutto il popolo fasanese, me compreso".
di Redazione
20/09/2017 alle 06:01:25
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