SENTENZA FAVOREVOLE
Il Comune di Fasano non deve più niente alla Monteco: sentenza Tar salva ente da notevole esborso
L'ottimo lavoro dell'Avvocatura comunale ha permesso di risparmiare ben 340mila euro che la società salentina aveva richiesto
FASANO - Revisione prezzi richiesta da Monteco: confermato, definitivamente, che il Comune di Fasano non deve, sostanzialmente, più nulla. E' quanto statuito dal Tar Puglia, Lecce con sentenza depositata il 10 maggio scorso, in merito alla richiesta, avanzata con ricorso per esecuzione di giudicato, da Monteco srl nei confronti del Comune di Fasano, di pagamento della complessiva somma di 699.631,95 euro oltre Iva e gli ulteriori interessi moratori. La richiesta era stata avanzata a titolo di revisione dei prezzi per il servizio di smaltimento dei rifiuti, per gli anni 2007 e 2008, sul canone base stabilito nel famoso lodo arbitrale di qualche anno fa (5.096.879,89 euro) e, per l'anno dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012, sul canone annuo base stabilito nel contratto n° 3215 del 2010 (5.280.000 euro), oltre gli interessi per ritardato pagamento.
Il Comune di Fasano, rappresentato e difeso nel precedente giudizio di cognizione, dal capo dell'Avvocatura comunale Ottavio Carparelli, aveva respinto la richiesta della società salentina. Il Tar di Lecce, a seguito della relazione istruttoria depositata dal Comune di Fasano, nel rigettare integralmente il ricorso per la corretta esecuzione del giudicato proposto da Monteco srl, coerentemente con la precedente sentenza emessa nel giudizio di cognizione, ha testualmente affermato che: “il Comune di Fasano ha già corrisposto alla Monteco S.r.l. per la causale di che trattasi la somma complessiva di 361.725,84 euro; il Collegio ritiene fondata solo la pretesa della Società ricorrente di ottenere dal Comune intimato, in esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza n° 1929/2014, il pagamento (non eseguito dalla pubblica amministrazione) degli interessi per il ritardato pagamento della revisione prezzi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 n° 231 (sino alla data del pagamento della sorte capitale dovuta). Per il resto, non è condivisibile la richiesta formulata nel ricorso di ottemperanza di applicare, nel calcolo della revisione per gli anni successivi al primo, il coefficiente di incremento sul canone dell'anno precedente rivalutato e revisionato, anzichè sul canone base: perché la sentenza n° 1929/2014, passata in giudicato, prevede invece, espressamente, “la revisione del corrispettivo dell'appalto sulla base del cosiddetto indice F.O.I. generale, per gli anni 2007 e 2008, sul canone base stabilito nel lodo (5.096.879,89 euro) e, per l'anno dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012, sul canone annuo base stabilito nel contratto (5.280.000 euro), e appare corretto il calcolo (e la quantificazione) operati dal Comune di Fasano prendendo a riferimento il valore dell'indice F.O.I. generale “secco” (Istat) per ciascuno degli anni in questione, anziché il suo valore “medio” annuo da rapportare ai precedenti indici “medi” F.O.I. (dell'anno o del periodo precedente), in quanto quest'ultimo criterio (al fine di determinare il coefficiente di incremento del corrispettivo del contratto di appalto del servizio di igiene urbana per gli anni de quibus), ad avviso del Tribunale, non è in alcun modo prescritto, menzionato e/o richiamato dalla sentenza di questo Tar n° 1929 del 22 Luglio 2014 (passata in giudicato).
La relazione istruttoria richiesta dal Tar Lecce in corso di causa è stata curata congiuntamente dalla Direzione Avvocatura, dalla Direzione della Polizia Municipale e dalla Direzione Servizi Finanziari dell'Ente. Il Giudice leccese ha ritenuto coretti i conteggi effettuati dal Comune, chiarendo soltanto che l'Ente locale dovrà corrispondere gli interessi, per un periodo sostanzialmente pari a quello di durata del ricorso per l'esecuzione del giudicato. Insomma, nella sempre delicata e complessa materia del servizio di smaltimento rifiuti, il Comune di Fasano, tramite l'attenta attività difensiva svolta dall'Avvocatura comunale, e la meticolosa attività contabile-istruttoria svolta dalla Direzione della Polizia Municipale e dalla Direzione Servizi Finanziari dell'Ente, ha evitato esborsi per ben 340.000, infondatamente richiesti all'Ente da Monteco.
di Redazione
14/05/2017 alle 06:06:27
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