SENTENZA FAVOREVOLE
Danni ai privati da piogge alluvionali a Fasano: il Comune di Fasano la spunta in giudizio
Secondo la Corte d'Appello di Lecce l'ente comunale non è responsabile e quindi non è tenuto a risarcire ben 300mila euro
FASANO - Danni ai privati da piogge alluvionali del mese di ottobre 2005: il Comune di Fasano, tra gli altri, non è responsabile e non è tenuto a risarcire circa 300.000 euro. Lo ha sentenziato la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata, ieri (lunedì6 marzo), con la quale è stata ritenuta corretta la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brindisi. La Corte salentina ha affermato, principalmente, che il carattere eccezionale degli eventi meteorologici abbattutisi nel territorio fasanese in quel periodo, di portata quasi doppia rispetto a quelli prevedibili in zona e idonei a determinare un evento calamitoso ad alta pericolosità, determina il caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode (nella specie, parti private convenute e Comune di Fasano).
Ma veniamo ai fatti: nel 2013 i proprietari di un alcuni estesi terreni, siti in agro di Fasano, e, in particolare, nella frazione di Montalbano, avevano citato in giudizio sia il Comune di Fasano, sia alcuni proprietari di fondi confinanti, per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in oltre 300.000 euro, oltre interessi e spese processuali. La tesi sostenuta dai predetti proprietari era fondata sull'affermazione della responsabilità sia dei confinanti, sia dell'Ente locale, consistente nell'aver eseguito, rispettivamente, alcuni lavori di sistemazione dei fondi di proprietà e, circa 25 anni prima, alcuni lavori di sistemazione di una strada comunale vicinale (denominata Spetterrata), senza il rispetto delle regole dell'arte. Tali opere, secondo gli attori, erano state eseguite imprudentemente e negligentemente e, pertanto, avrebbero illegittimamente immutato lo stato dei luoghi, deviato il flusso naturale delle acque meteoriche e, conseguentemente, determinato una grave inondazione dei propri fondi, con ingenti danni alle colture e agli uliveti, quantificati in oltre 300.000 euro.
In corso di causa, già in primo grado, erano state espletate ben due consulenze tecniche di ufficio, che, da un lato, avevano accertato il carattere oggettivamente eccezionale degli eventi alluvionali abbattutisi nel territorio comunale nel mese di ottobre 2005, e dall'altro, avevano escluso la sussistenza di cause differenti, rispetto a quella, unica ed esclusiva, della eccezionalità delle piogge, nella determinazione dei danni lamentati dagli attori. E' proprio sulla base delle due consulenze tecniche, le cui conclusioni sono state ritenute validamente motivate, che il Giudice di appello ha escluso la responsabilità delle parti private chiamate a risarcire i danni e del Comune di Fasano. La Corte di Appello, inoltre, sempre sulla base delle perizie, ha escluso che, nel caso di specie, l'opera dell'uomo avrebbe determinato, nei confronti dei fondi di proprietà delle parti attrici, un aggravamento delle scolo naturale delle acque. Ennesimo pericolo “scampato” per le casse comunali. L'Ente locale è stato difeso dal capo dell'Avvocatura comunale avv. Ottavio Carparelli.
di Redazione
07/03/2017 alle 06:09:27
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