TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
Il Tar dà ragione al Comune di Fasano: la concessione dell'ex lido Pipoli è valida sino al 2020
Un noto imprenditore, interessato alla gestione, aveva contestato la proroga concessa al precedente gestore dall'ente comunale
FASANO - Ex lido Pipoli a Torre Canne: concessioni demaniali marittime valide sino al 2020. Lo ha stabilito il Tar di Lecce, con sentenza pubblicata l'altro ieri (giovedì 10 marzo). Il ricorso era stato proposto innanzi al Giudice amministrativo salentino da un imprenditore fasanese con il quale il ricorrente, interessato alla gestione del noto ex lido Pipoli di Torre Canne, aveva contestato il provvedimento del Comune di Fasano, adottato dall'ing. Rosa Belfiore, con il quale era stato comunicato l'intendimento dell'Ente di prorogare le concessioni demaniali marittime, a suo tempo rilasciate in favore della società Diga Srl, negli anni 2007 e 2009.
La tesi dell'imprenditore era quella secondo cui le suddette concessioni demaniali devono ritenersi ormai scadute, anche per inutilizzo delle stesse, con il conseguente obbligo per il Comune, di osservare i principi di diritto comunitario, e quindi, di esperire una regolare gara per il rilascio delle stesse concessioni tra più concorrenti. La tesi sostenuta dal Comune di Fasano, difeso dal capo dell'avvocatura comunale, Avv. Ottavio Carparelli, invece, era quella secondo cui, alla stregua del diritto vivente, le concessioni demaniali marittime rilasciate per le attività turistico-ricettive devono intendersi automaticamente prorogate per legge sino al 2020. Si tratta, in realtà, di concessioni demaniali marittime per le quali può essere legittimamente applicata la proroga automatica al 31 dicembre 2015, prevista dalla disciplina transitoria l. n. 25 del 2010, che ha regolato il passaggio dal precedente sistema privo di meccanismi adeguati concorrenziali ed il nuovo adeguamento alla normativa comunitaria, escludendo il rinnovo automatico e prevedendo la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere (successivamente modificato dal d. l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221 del 2012 che ha esteso la proroga automatica al 2020); e ciò in ragione, come sopra evidenziato, della natura “turistico-ricreativa” della concessione. La situazione, pertanto, salvo gli effetti di nuovi provvedimenti normativi regionali, resterà immutata sino al 2020, e poi si vedrà.
di Redazione
12/03/2016 alle 06:22:41
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