SENTENZA FAVOREVOLE
Si rompe un piede in una buca a Fasano ma non è colpa del Comune: niente risarcimento
I giudici del Tribunale di Brindisi hanno accolto le tesi difensive dell'avvocatura comunale: la donna aveva chiesto oltre 160mila euro
FASANO - L'ha scampata bella il Comune di Fasano in una causa portata avanti da una 52enne fasanese rimasta vittima di un infortunio mentre attraversava la strada. L'ente comunale, infatti, si è visto accogliere le tesi difensive portate avanti dall'avvocato Ottavio Carparelli e non dovrà versare alla donna gli oltre 160mila euro che quest'ultima aveva richiesto come risarcimento. I fatti risalgono a quasi dieci anni fa. La donna, il 22 marzo del 2006, mentre era in atto un violento ed improvviso acquazzopne, si apprestava ad attraversare a piedi viale Strabone, nel centro di Fasano, utilizzando l'attraversamento pedonale posto a ridosso dell'intersezione con via Esiodo. Mentre scendeva dal marciapiedi, bob vedendo una buca, a suo dire coperta e resa del tutto invisibile dall'acqua torbida, perdeva l'appoggio e l'equilibrio e a causa dell'anomalo movimento del piede destro cadeva a terra riportando la frattura scomposta bimalleolare della caviglia destra.
La sfortunata cittadina, così, intentò causa al Comune di Fasano chiedendo 63.957,95 euro come risarcimento per i giorni in cui era stata invalidata a camminare, danno biologico, danno morale e spese documentate più altri 100.477,02 euro come risacimento del danno patrimoniale per la perdita futura dei redditi. Durante il dibattimento il Comune di Fasano, con l'avvocato Carparelli, si è difeso affermando l'infondatezza della pretesa in quanto, per prima cosa, l'ente comunale aveva sempre provveduto alla manutenzione ordinaria del proprio patrimonio stradale. Nel merito l'avvocato Carparelli ha sostenuto che l'ampia visuale e la visibilità che caratterizzano l'intersezione stradale dove si è verificato l'infortunio, la massima libertà di percorrerla in tutte le direzioni, la presenza di griglie per il coinvolgimento delle acque meteoriche ed il buono stato manutentivo del manto stradale escludevano che la buca potesse costituire insidia stradale e che quindi l'infortunio era da imputare esclusivamente alla disattenzione della donna. L'avvocatura comunale aveva anche contestato la quantificazione del danno definendolo sproporzionato e carente di prove.
Il giudice Luca Notarangelo del Tribunale di Brindisi ha accolto, come detto, le tesi difensive dell'avvocato Carparelli e ha così rigettato la domanda di risarcimento della donna fasanese, compensato integralmente tra le parti le spese di lite ma mettendo a carico di quest'ultima le spese di Ctu.
di Redazione
31/07/2015 alle 05:42:53
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