SENTENZA FAVOREVOLE
Ricorso presentato in ritardo: il Tar dà ragione al Comune di Fasano contro l'Ordine degli Avvocati
La diatriba giudiziaria verteva sull'avviso pubblico relativo alla selezione di dieci giovani avvocati per il disbrigo di pratiche relative a infrazioni stradali
Un'aula del Tar di Lecce
FASANO - L'Ordine degli avvocati della Provincia di Brindisi presenta tardi il ricorso e la Terza sezione del Tar di Lecce lo respinge dando ragione al Comune di Fasano. Motivo del contendere la decisione da parte dell'ente comunale fasanese di avvalersi di giovani avvocati, a tariffe, a dire dell'Ordine degli avvocati, molto basse per impugnare le sentenze del Giudice di Pace di Fasano in materia di infrazioni stradali. Il Comune fece un avviso pubblico per trovare dieci giovani professionisti pronti ad espletare le centinaia di pratiche legali inerenti, soprattutto, i videored. Come detto l'Ordine degli avvocati della Provincia di Brindisi, impugnò l'avviso pubblico del Comune di Fasano ( come da determinazione n. 2148 del 17 novembre 2011) con cui venne dato avvio alla procedura selettiva per l'affidamento a dieci avvocati di incarichi relativi all'impugnazione di sentenze del Giudice di Pace in materia di infrazioni stradali. L'Ordine contestava la procedura ritenendo i termini e le condizioni della stessa lesivi degli interessi istituzionali della categoria rappresentata. Per questo presentò ricorso al Tar. Ma Il Comune ha immediatamente chiesto la reiezione del ricorso sollevando un'eccezione di tardività nella presentazione dello stesso e nell'udienza tenutasi il 16 maggio scorso il Tribunale amministrativo ha dato ragione all'ente comunale difeso dall'avvocato Pietro Quinto. Infatti, a quanto scrivono i giudici amministrativi, “risulta in atti che in già in data 22 novembre 2011 il Consiglio dell'Ordine ha sottoposto a valutazione collegiale l'avviso pubblico impugnato, vagliandone gli eventuali profili di lesione del decoro e della dignità della professione forense. Solo in data 3 gennaio 2012 il ricorso è stato portato alla notifica. Ne consegue che la proposizione del ricorso è tardiva rispetto al termine di 30 giorni stabilito dall'art. 120, del codice di procedura amministrativa, comma 5 per le procedure di affidamento, trattandosi nella specie di affidamento di servizi legali”.
L'Ordine degli avvocati provinciali aveva sottolineato come non si dovesse tener conto della determina adottata il 17 novembre scorso, ma quella modificata a seguito della revoca in autotutela disposta dall'Avvocatura comunale, che ha però ritirato dopo la sottoscrizione la propria adesione al predetto avviso. Per il Tar questa è una deduzione non condivisa. “In primo luogo perché in maniera testuale e peraltro congrua con le censure svolte il ricorso proposto si rivolge avverso il citato provvedimento del 17 novembre che ha approvato e dato avvio alla selezione contestata – si legge nelle motivazioni -. In secondo luogo, in quanto il provvedimento del 28 novembre 2011, con cui il Dirigente dell'Avvocatura revoca l'atto “nella parte in cui è sottoscritto anche dal deducente”, non costituisce un nuovo atto, non comporta caducazione del provvedimento d'indizione né incide sull'efficacia lesiva dello stesso posto che l'atto impugnato”.
Ecco quindi che L'Ordine doveva impugnare l'avviso di selezione entro il termine di 30 giorni a partire dal 22 novembre giorno in cui è provata la conoscenza dell'atto lesivo. Ecco quindi che il Tar di Lecce ha ritenuto il ricorso irricevibile in quanto tardivamente proposto. E al danno la beffa: l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate in 3mila euro.
di Alfonso Spagnulo
31/05/2012 alle 22:31:28
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